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Sez. L, Sentenza n. 5572 del 13/09/1986 (Rv. 448075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIE VERIFICATESI A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE DEL "DIES A QUO" - CRITERIO DELL'EQUITÀ - APPLICABILITÀ - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIE VERIFICATESI A CAVALLO DI DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE DEL "DIES A QUO" - CRITERIO DELL'EQUITÀ - APPLICABILITÀ - FUNZIONE.*

Il problema se, nel caso di assenza per malattie verificatesi a cavallo di successivi contratti collettivi, il dies a quo del periodo di comporto, fissato in relazione ad una malattia unica o anche a reiterati periodi morbosi, debba o meno farsi coincidere, nulla disponendo al riguardo la disciplina collettiva, con la data di entrata in vigore del secondo contratto (con la conseguente possibilità od impossibilità di tener conto, ai fini del superamento del periodo di comporto, delle assenze verificatesi in precedenza) va risolto, ai sensi del richiamo operato dal primo comma dell'art. 2110 cod. civ., mediante il ricorso al criterio di equità. Ne deriva che, nell'ipotesi suddetta, l'utilizzazione di tale criterio, dovendo esso intendersi, principalmente, come contemperamento degli opposti interessi, autorizza a calcolare il comporto con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, ancorché queste siano iniziate prima dell'entrata in vigore del secondo contratto, al fine di evitare la conseguenza (contraria al trattamento di cui godrebbero i lavoratori la cui malattia sia iniziata nel periodo di vigenza del secondo contratto) del non superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore che, alla fine del periodo di vigenza del primo contratto ed all'inizio del periodo di vigenza del secondo, avesse totalizzato due periodi di assenza, pari singolarmente, al periodo di comporto previsto da ciascun contratto. (Conf 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)