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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 15/05/1971 (Rv. 351716 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351716-01

TRANSAZIONE - PROVA - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONDIZIONI.*

In tema di transazione, per il combinato disposto degli artt 1967 e 1350, prima parte e n 12 cod civ, la prova scritta 'ad substantiam' e richiesta soltanto quando la transazione abbia ad oggetto una controversia relativa a rapporti giuridici reali o assimilati, per la cui Costituzione, modificazione o Estinzione sia richiesto lo scritto 'ad substantiam'' negli altri casi la Forma scritta e richiesta solo 'ad probationem'. (V 1242'69, mass n 339866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)