Sez. 2, Sentenza n. 720 del 05/04/1962 (Rv. 251143 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - NATURA IMPIEGATIZIA O OPERAIA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - NATURA IMPIEGATIZIA O OPERAIA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Per stabilire se un prestatore di lavoro debba qualificarsi impiegato ovvero operaio si deve tener conto della natura dell'attivita concretamente esercitata e non gia della denominazione che gli sia stata data. Il cosiddetto 'fattorè o agente di campagna va inquadrato tra gli impiegati o gli operai a seconda della entita ed importanza delle mansioni che, in relazione agli Usi delle varie ragioni, nonche alle dimensioni ed alle modalita di organizzazione delle aziende agrarie, gli siano state in concreto affidatè in particolare, esso va considerato operaio se abbia esplicato mansioni puramente esecutive, consistenti nella custodia dei fondi e dei prodotti e nel vigilare sugli altri lavoratori manuali, guidandoli e, se del caso, coadiuvandoli, e trasmettendo ad essi gli ordini dell'imprenditore o dei suoi collaboratori (con esclusivo riferimento a queste mansioni esecutive il fattore e incluso tra i salariati dai contratti collettivi postcorporativi)' mentre, anche a termine del contratto collettivo nazionale del 30 giugno 1938 per i tecnici addetti alle aziende agricole, deve considerarsi impiegato, qualora, nell'Esercizio delle suindicate mansioni di vigilanza e di custodia, non si limiti ad eseguire o far eseguire le Disposizioni del titolare dell'azienda o del personale di concetto, ma sia investito di una certa autonomia, e collabori sul piano tecnico ed amministrativo alla gestione della azienda stessa, come quando, ad esempio sia investito di poteri disciplinari rispetto al personale operaio da lui vigilato, provveda alla tenuta di registri contabili, o abbia facolta di stabilire di volta in volta, sia pur nell'ambito delle direttive dei superiori, il ciclo delle colture la successione dei vari lavori e le concrete modalita di esecuzione di essi, o quelle delle custodia e conservazione dei prodotti, o sia incaricato di procedere, con una certa liberta di iniziativa alla ripartizione o alla vendita dei prodotti stessi ovvero all'acquisto o alla vendita del bestiame. (V 699/53; 179/45; 325/42; 1628/41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)