diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 8921 del 29/03/2023 (Rv. 667170 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi previdenziali - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Sentenza di accertamento del rapporto di lavoro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667170-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.

Cod. Civ. art. 2116, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)