diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Sezione 4. Altre disposizioni

Art. 13

1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

2.

I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.

Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari.

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi.

3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.

4.

Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi.

La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati51, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati52.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l'assistenza necessaria.

Art. 15

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Art. 16

Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:

  1. a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione;

  2. b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;

  3. c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime;

  4. d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, quando, da un controlli doganalieffettuati in merito ad un'obbligazione doganale, emerga la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo di tempo che consenta di procedere alla rettifica e alla verifica di tale contabilizzazione.

Art. 17

I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale possono essere prorogati solo se e in quanto essa lo preveda espressamente.

Art. 18

1.

Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi al l'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % del tasso pubblicato il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3.

Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.

L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %.

Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.

Art. 19

I casi e le condizioni in cui può essere ammessa un'applicazione semplificata della normativa doganale vengono definiti in base alla procedura del comitato.

Titolo II. Principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci

Capo 1. Tariffa doganale delle comunità europee e classificazione tariffaria delle merci

Art. 20

1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.

2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:

  1. a) la nomenclatura combinata delle merci;

  2. b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

  3. c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:

    i dazi doganali e

    imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  4. d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;

  5. e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;

  6. f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci;

  7. g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.

4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.

5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f) cessa:

  1. a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto;

  2. b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.

6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:

  1. a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure

  2. b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,

in cui la merce deve essere classificata.

Art. 21

1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.

Capo 2. Origine delle merci

Sezione 1. Origine non preferenziale delle merci

Art. 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

  1. a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);

  2. b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

  3. c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Art. 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

  1. a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

  2. b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

  3. c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

  4. d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

  5. e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

  6. f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

  7. g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

  8. h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

  9. i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

  10. j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Art. 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Art. 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Art. 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Sezione 2. Origine preferenziale delle merci

Art. 27

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).

Tali regole sono stabilite:

  1. a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;

  2. b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

Capo 3. Valore in dogana delle merci

Art. 28

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.

Art. 29

1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

  1. a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:

    sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,

    limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure

    non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,

  2. b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare,

  3. c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32, e

  4. d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.

2.

  1. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accetabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.

  2. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

    1. i) il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione della Comunità;

    2. ii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c);

    3. iii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d)

    Nell'applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il venditore sono legati.

  3. c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b).

3.

  1. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

  2. b) Le attività, comprese quelle riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 32, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario e ch'esse siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo; il loro costo non è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogane delle merci importate.

Art. 30

1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

  1. a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  2. b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  3. c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

  4. d) valore calcolato, eguale alla somma:

    del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

    di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità;

    del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del suddetto paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura del comitato.

Art. 31

1. Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e

delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 non si basa:

  1. a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità,

  2. b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato dei due valori possibili,

  3. c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione,

  4. d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d),

  5. e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità,

  6. f) su valori in dogana minimi, oppure

  7. g) su valori arbitrari o fittizi.

Art. 32

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

  1. a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

    1. i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

    2. ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;

    3. iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

  2. b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

    1. i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,

    2. ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,

    3. iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,

    4. iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;

  3. c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

  4. d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

  5. e)

    1. i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

    2. ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate,

    fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.

4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.

5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),

  1. a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e

  2. b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.

Art. 33

Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:

  1. a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;

  2. b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

  3. c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:

    le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

    il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

  4. d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

  5. e) le commissioni d'acquisto;

  6. f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.