Sez. 1, Sentenza n. 3408 del 15/01/1982 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153010 - 01
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - MODI DI ACCERTAMENTO DELLA IMPUTABILITÀ DEL MINORE INFRADICIOTTENNE - CONSIDERAZIONE DELLA INTELLIGENZA DEL MINORE E DELLA NORMA VIOLATA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - MODI DI ACCERTAMENTO DELLA IMPUTABILITÀ DEL MINORE INFRADICIOTTENNE - CONSIDERAZIONE DELLA INTELLIGENZA DEL MINORE E DELLA NORMA VIOLATA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Per quanto attiene alla imputabilità del minore infradiciottenne l'ordinamento non stabilisce alcuna presunzione di capacità o incapacità, lasciando al giudice il potere di accertare il grado di maturità raggiunto dal soggetto. Simile accertamento è da operare, oltre che in relazione all'intelligenza del minore, con riguardo alla norma violata, tenendosi presente che, mentre per alcuni fatti è sufficiente un grado di maturità anche modesto, per altri è da esigere un più progredito sviluppo psichico. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è affermato che l'accertamento della capacità d'intendere e di volere del minore infradiciottenne deve fondarsi sulla condotta concreta in riferimento agli interessi tutelati dalla legge e violati da quella condotta). (Conf. Sent. N. 9516 dell'8 aprile 1981, rv 150726).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)