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Sez. 6, Sentenza n. 3784 del 05/10/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201857 - 01

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Trascrizione | Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze in tema di utilizzazione.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201857-01

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Trascrizione

La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 139, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)