Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 20/03/1999 (Rv. 524347 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Competenza funzionale del tribunale per i minorenni ex art. 68 della legge n. 184 del 1983 - Ambito - Provvedimenti in tema di mantenimento ed istruzione dei figli minori - Inclusione - Richiesta specifica di condanna anche sul "quantum" - Sentenza sull' "an", con rimessione, per il "quantum" dell'assegno, a separata sede - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
La competenza che, a norma dell'art. 68 della legge n. 184 del 1983, spetta al tribunale per i minorenni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno quali "effetti della sentenza" ex art. 277 cod. civ. Presupposto per una pronuncia in tal senso è la istanza di parte. Peraltro, se può, in linea generale, affermarsi la possibilità di una scissione, operata dal giudice, dell' "an" dal "quantum" in ordine alla prestazione di cui si tratta, nei casi in cui sia stata formulata domanda specifica di condanna anche in ordine al "quantum" dell'assegno, è escluso che possa essere emessa una sentenza parziale ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. civ., la quale, nell'affermare la sussistenza dell'obbligo, rimetta, per la determinazione della entità dell'assegno, a separata sede, in quanto, in tal modo, sarebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)