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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 07/02/1966 (Rv. 320781 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320781-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - EFFETTI.*

Mentre l'atto di citazione non sottoscritto dal procuratore nell'originale deve considerarsi giuridicamente inesistente e non suscettibile di alcuna sanatoria, la Mancanza di sottoscrizione nella copia notificata configura un difetto formale, che importa la semplice irregolarita della citazione, sanabile, con effetto ex tunc, con la Costituzione del convenuto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)