Sez. 2, Sentenza n. 1448 del 02/05/1969 (Rv. 340224 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - DANNI FUTURI - DIFFERENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - DANNI FUTURI - DIFFERENZE.*
Occorre tenere distinte le due fattispecie della risarcibilita del danno futuro e della condanna generica al risarcimento dei danni per danni futuri si intendono, infatti, quei danni che si proiettano nel futuro e di cui si chiede la liquidazione in una determinata somma di danaro e che, pertanto, presuppongono la concreta certezza di un pregiudizio fondato, non su una mera eventualita, ma su una situazione obiettiva e inevitabile originata da una causa efficiente in atto la condanna generica al risarcimento del danno, invece, prescinde da una qualsiasi liquidazione del danno, in quanto e diretta semplicemente ad individuare se un determinato fatto, doloso o colposo, sia potenzialmente produttivo di danno. Mentre, quindi, la condanna al risarcimento del danno futuro presuppone la Determinazione, oltre che dell'an, anche del quantum debeatur, sia pure attraverso un'indagine che si proietta nel futuro, la condanna generica si limita, invece, al semplice accertamento del fatto illecito e della sua potenzialita produttiva di danno, indipendentemente da ogni accertamento relativo alla misura ed alla stessa esistenza (che puo essere anche esclusa in Sede di liquidazione) in concreto di un danno risarcibile. (V 2679/68 mass n 335226 15/67 mass 325618 693/66 mass n 321387 462-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)