Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Testo in vigore al
Titolo IV. Norme di coordinamento con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Art. 27
1. L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
2. L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non puo' essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato.
3. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
Art. 28
1. Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;
b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;
c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.
2. In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purche' ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.
Art. 29
1. In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'e' calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non e' reversibile ai superstiti ed e' corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Titolo V. Norme transitorie
Art. 30
1. La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, e' uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'art. 4, comma secondo, della, legge 7 dicembre 1949, n. 904:
a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;
b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;
c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente e' maggiorata del 60 per cento.
3. La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, e' aumentata, a partire dal 1 gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.
4. A partire dal 1 gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.
5. Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
6. Salvo quanto e' previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', dovute con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore, Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 non puo' comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1 gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 e' effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.
Art. 31
1. La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1 gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.
2. I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento piu' favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.
3. Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'art. 26; e' riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.
Art. 32
1. Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
1. Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facolta' di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1 gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario, aumenti di merito e ad personam; compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro; indennita' di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile; costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilita'.
2. Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facolta' di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennita' di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianita' e la retribuzione indicate nel comma medesimo.
3. All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovra' essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria del Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 13, fino al raggiungimento dei predetti, quindici anni di iscrizione.
Art. 34
1. Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nei primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facolta' previste dall'articolo precedente;
b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facolta' prevista dal primo comma dell'articolo precedente.
2. Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'art. 20, ne' inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.
3. Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni cosi' determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.
4. Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.1
Art. 35
1. Le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1 gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.
Art. 36
1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cessera' di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvedera', a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorie dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, i. 305.
2. Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cessera' di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'art. 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferira' dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni gia', liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonche' la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1 gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Titolo VI. Norme finali
Art. 37
1. Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.
2. In particolare sono applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidita';
b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;
c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.
3. I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.
Art. 38
1. Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
3. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
4. La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.1
5. L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.
Art. 39
1. Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.
Art. 40
1. Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - MORO -
BRASCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO