diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20895 del 07/04/2011 Ud. (dep. 25/05/2011) Rv. 250460 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di atti persecutori - Atti molesti reiterati non già ai danni di una sola persona ma di più persone - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250460-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)