Sez. 3 - , Ordinanza n. 35855 del 06/12/2022 (Rv. 666283 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. - Applicabilità ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
In materia di espropriazione forzata, la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591-ter c.p.c., introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera cc bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015 (con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdotto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., in sostituzione dell'opposizione agli atti esecutivi), è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015.
Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)