diritto.io

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Testo in vigore al

Art. 108

1. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

2. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

1. L'autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

1. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione.

Art. 111

1. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

2. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

3. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

1. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

1. Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

2. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V. Le regioni, le provincie, i comuni

Art. 115

1. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116

1. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Art. 117

1. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

  1. 1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

  2. 2) circoscrizioni comunali;

  3. 3) polizia locale urbana e rurale;

  4. 4) fiere e mercati;

  5. 5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

  6. 6) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

  7. 7) musei e biblioteche di enti locali;

  8. 8) urbanistica;

  9. 9) turismo ed industria alberghiera;

  10. 10) tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

  11. 11) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali;

  12. 12) acque minerali e termali;

  13. 13) cave e torbiere;

  14. 14) caccia;

  15. 15) pesca nelle acque interne;

  16. 16) agricoltura e foreste;

  17. 17) artigianato.

2. Altre materie indicate da leggi costituzionali.

3. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118

1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

2. Lo Stato puo' con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

3. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 119

1. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

2. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

3. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120

1. La Regione non puo' istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

2. Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

3. Non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

2. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.

3. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.

4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122

1. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

2. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camera del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

4. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Art. 123

1. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e' approvato con legge della Repubblica.

Art. 124

1. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125

1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge puo' in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Puo' essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita' di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

3. Puo' essere altresi' sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

5. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. 127

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Commissario che, salvo il caso di apposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

2. La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

4. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 128

1. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.