diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7210 del 17/05/2002 (Rv. 554502 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Clausole di disciplina collettiva prevedenti ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa di quello legale - Validità - Esclusione - Fattispecie relativa all'accordo aziendale disciplinante la liquidazione della Cassa di previdenza aziendale della Pirelli.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554502-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Nella materia del trattamento di fine rapporto, la legge n. 297 del 1982 ha sancito la nullità, con conseguente sostituzione di diritto, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia, sicché resta riservato alla legge di individuare l'indennità di fine servizio, con esclusione di ogni forma di integrazione ulteriore che, non costituendo l'effetto contabile diretto dell'incremento della base retributiva, si pone quale elemento aggiuntivo al trattamento predetto, già predeterminato per legge, con funzione sostanzialmente uguale; consegue, pertanto, l'impossibilità per l'autonomia collettiva di introdurre o conservare trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione del trattamento legale (fattispecie relativa alle previsioni dell'accordo aziendale in data 22 dicembre 1982 che - disciplinando la liquidazione della Cassa di previdenza aziendale della Pirelli - prevedeva la possibilità per i lavoratori iscritti di optare per il differimento alla cessazione del rapporto della riscossione degli importi accantonati, con il pattuito beneficio di un determinato incremento degli stessi).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)