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Sez. 6, Sentenza n. 255 del 24/01/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201204 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame | Legittimazione a proporre richiesta di riesame - Persona alla quale le cose sono state sequestrate - Nozione.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201204-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame

In tema di legittimazione a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro (art. 257 comma primo cod. proc. pen.), il terzo presso il quale sono state sequestrate cose di spettanza altrui - nel senso che delle cose medesime la giuridica e concreta disponibilità appartiene a soggetto diverso da quello presso il quale le medesime si trovano custodite o depositate - non si identifica nella "persona alla quale le cose sono state sequestrate", poiché con questa locuzione la norma intende definire il soggetto che, privato della disponibilità del bene sequestrato, ha interesse a ripristinare a suo favore la situazione di completa e libera utilizzazione del bene medesimo, senza i limiti derivanti dal provvedimento autoritativo del sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)