Sez. U, Sentenza n. 6489 del 26/04/2012 (Rv. 622216 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Richiesta di pagamento di contributi assicurativi da parte dell'INPS - Atti "iure gestionis" - Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle Forze Armate - Immunità dello Stato estero dalla giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la cognizione delle controversie aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dall'INPS, di pagamento di contributi assicurativi dovuti per l'impiego di personale civile con cittadinanza italiana, addetto a prestazione di manodopera e strumentale al funzionamento dei servizi di base della NATO, perché, costituendo il pagamento di contributi una diretta conseguenza dell'utilizzo della manodopera e, quindi, un normale atto di gestione del rapporto di lavoro, non trova applicazione il principio consuetudinario di diritto internazionale di immunità dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato, che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statali e non si estende a quelli "iure gestionis", i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Né la giurisdizione italiana è preclusa dagli art. IX, comma quarto, e XVI della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle Forze Armate del 19 giugno 1951, in quanto la prima disposizione mira a tutelare le prerogative e la soggettività di diritto internazionale, mentre la seconda, che rimette ad accordi diretti tra le parti contraenti la disciplina delle controversie in tema di applicazione della Convenzione, non impedisce il ricorso al giudice, in base all'interpretazione della medesima Convenzione, neppure in considerazione della direttiva del Governo italiano in data 19 marzo 2004, che invita le Amministrazioni ad attivare il servizio del contenzioso diplomatico nel caso di dispute sull'applicazione della stessa, trattandosi di atto operante nei rapporti interni tra P.A.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 9, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 16, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)