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Sez. 6, Sentenza n. 6236 del 11/06/1973 Ud. (dep. 22/09/1973) Rv. 124932 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REATO DI ZUCCHERAGGIO - NORME SULLA CONTINUAZIONE - INAPPLICABILITA TRATTANDOSI DI REATO PUNITO CON PENA PROPORZIONALE.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124932-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REATO DI ZUCCHERAGGIO - NORME SULLA CONTINUAZIONE - INAPPLICABILITA TRATTANDOSI DI REATO PUNITO CON PENA PROPORZIONALE.*

Nel caso di piu violazioni di una norma di legge che preveda una pena pecuniaria proporzionale(come il reato cosiddetto di zuccheraggio dei vini, punito dall'art 76 del DPR 12 febbraio 1965, n 162, con la multa di lire centomila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato), non trovano applicazione le norme sul reato continuato. (V 101054, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)