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Sez. 2, Sentenza n. 5409 del 21/12/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159409 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - IMMEDIATA DECLARATORIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GRAVAME AI FINI DEL RICHIESTO PROSCIOGLIMENTO DI MERITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159409-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - IMMEDIATA DECLARATORIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GRAVAME AI FINI DEL RICHIESTO PROSCIOGLIMENTO DI MERITO - NECESSITÀ.*

In caso di impugnazione da parte dell'imputato di una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, l'applicazione di una causa sopravvenuta di Estinzione del reato in sostituzione di cause di non punibilità più favorevoli è subordinata alla valutazione della fondatezza del gravame che prospetta nel merito una causa di non punibilità prevalente. Invero, l'art. 152 cod. proc. pen. menziona le diverse cause di non punibilità secondo un ordine progressivo che corrisponde allo interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole. Pertanto, è nulla la sentenza del giudice di merito che dichiari l'Estinzione del reato per amnistia senza dare adeguata giustificazione della disattesa richiesta di proscioglimento di merito fatta esplicitamente ex art. 152 cod. proc. pen.. (V mass n 152520; (V mass n 151710; (V mass n 145947).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)