Sez. 1, Sentenza n. 1801 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201183 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua sussistenza - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, può essere sindacato dalla Corte di Cassazione quando ciò risulti dal testo del provvedimento impugnato, essendo esclusa la possibilità di una diversa valutazione dei fatti, se essa deriva dalla documentazione prodotta con i nuovi motivi, e non dal provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)