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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 471 del 1990

Decisione
decisa il 1990-10-09, depositata il 1990-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:471
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 16524

  • Libertà personale
  • Implicazioni
  • Potere di disporre del proprio corpo.
Leggi la massima
Il valore costituzionale della inviolabilità della persona è costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.

Parametri

Massima n. 16528

  • Procedimento civile
  • Richiesta di atti di accertamento preventivo sul proprio corpo
  • Ammissibilità
  • Fondamento.
Leggi la massima
La previsione, nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, di atti coercitivi di ispezione personale e di limiti alla loro esecuzione, a fortiori non esclude la possibilità di atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile, nel rispetto, beninteso, di modalità compatibili con la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.

Parametri

Massima n. 16529

  • Procedimento civile
  • Procedimenti di istruzione preventiva
  • Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale sulla persona dell'istante
  • Esclusione
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non può essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura "Russo" della "Mater Dei" di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e, prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad oggetto la persona. Il giudice a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986, osservando come non sia contestabile il diritto del singolo all'accertamento immediato - e comunque da realizzare prima di sottoporsi ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in ragione della natura manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta infondatezza della questione sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza n. 18 del 1986.

Considerato in diritto

punto 1
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990 (R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale sulla persona umana.
punto 2
A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su cui fu sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986. Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di dipendenti e tale peculiarità del fatto giustificava l'avviso della Corte che la persona umana e il corpo che non ne è avulso non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua di beni economici. E comunque la ratio decidendi ai fini di quella pronuncia di inammissibilità fu il difetto di rilevanza da mancata identificazione nelle ordinanze del giudice a quo del "bene della vita" che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare. Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata sentenza. Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare sostegno alla pretesa risarcitoria. Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
punto 3
Questa valutazione è altresì adeguata al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non esclude a fortiori atti di accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile. Tale precetto costituzionale, proprio perché pone limiti all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.
punto 4
Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze