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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 15 maggio 1985, causa 3/84

Decisione
decisa il 1985-05-15
ECLI
ECLI:EU:C:1985:202

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 15 maggio 1985 Nella causa 3/84, Dimitrios Patrinos, ex dipendente in prova del Comitato economico e sociale delle Comunità, residente in Atene, con ľavv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. Marius Simond, capo divisione presso la direzione del personale, in qualità d'agente, con ľavv. domiciliatario Yvette Hamilius del foro di Lussemburgo, 11, boulevard Royal, convenuto, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente alla fine del periodo di prova, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 marzo 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 gennaio 1984, il sig. Dimitrios Patrinos, ex dipendente in prova del Comitato economico e sociale in qualità di amministratore principale di grado A 5, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione del presidente del CES 23 marzo 1983, n. 146/83 A, relativa al suo licenziamento alla fine del periodo di prova, con effetto al 31 marzo 1983.
punto 2
Nel ricorso, il ricorrente ha concluso inoltre chiedendo il pagamento dello stipendio e di tutti i vantaggi disposti dallo statuto dal 31 marzo 1983 sino alla data del suo rientro in servizio, nonché il risarcimento dei danni subiti in seguito al provvedimento di licenziamento. Va notato che in corso di causa il ricorrente ha dichiarato di non insistere, per il momento, su queste pretese.

SENTENZA › In diritto › Sugli antefatti della controversia

punto 3
Dagli atti di causa risulta che il sig. Patrinos, cittadino greco, nato il 21 maggio 1933, diplomato in economia e, infine, professore presso un istituto professionale superiore in Atene, partecipava al concorso generale CES/A/25/80, bandito dal CES e pubblicato nell'edizione greca della Gazzetta ufficiale del 24 marzo 1981 (C 45, pag. 1), per l'assunzione di amministratori di grado A 5. Iscritto in un elenco di riserva, l'interessato veniva nominato dipendente in prova di grado A 5 dal 1o luglio 1982 ed assegnato ad un posto di amministratore principale riservato a un cittadino greco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.
punto 4
Al ricorrente veniva affidata la segreteria della sezione affari economici e finanziari della direzione A del CES, alle dipendenze del direttore, sig. Kuby, e del capodivisione, sig. di Muro. Tale scelta veniva effettuata a richiesta del direttore, che dava la preferenza al Patrinos a causa della sua preparazione, della sua esperienza e delle ampie conoscenze linguistiche risultanti dal suo atto di candidatura.
punto 5
Tuttavia, emergevano rapidamente difficoltà fra il direttore ed il ricorrente, dopo il primo contrasto originato da una domanda di ferie presentata dall'interessato, non appena entrato in servizio, per recarsi a risolvere proprie questioni personali ad Atene. Dalle note agli atti risulta che in seguito il direttore, a più riprese, formulava critiche nei confronti del lavoro del dipendente in prova, rimproverandogli il suo comportamento in servizio e la lentezza nell'esecuzione dei compiti affidatigli. Da parte sua, il Patrinos indirizzava al suo capo tutta una serie di note in cui si giustificava, lamentandosi della mancanza di istruzioni precise, di interventi continui del direttore nell'esecuzione dei compiti affidatigli, della scarsa presa in considerazione dei suoi problemi linguistici e della difficoltà di lavorare in un clima di disordine amministrativo. In presenza dei problemi insorti il direttore, ad un certo momento, chiedeva al capodivisione di occuparsi più in particolare del dipendente in prova.
punto 6
II periodo di prova del Patrinos, iniziato il 1o luglio 1982, si concludeva dopo nove mesi, cioè il 31 marzo 1983. Il 25 gennaio 1983, il direttore redigeva il rapporto sul periodo di prova e lo comunicava il 28 febbraio 1983, al segretario generale, sotto forma di una nota a integrazione dei giudizi formulati nel rapporto stesso. Nell'insieme, tali valutazioni sono negative. I giudizi riportati nelle caselle destinate alla valutazione delle attitudini, del rendimento e della condotta in servizio vanno da « insufficiente » ad « accettabile », con un solo « buono », per le relazioni umane. Alla voce «valutazioni generali» il direttore formula le critiche seguenti: incapacità del dipendente in prova di comprendere il funzionamento delle istituzioni comunitarie; cattiva redazione dei verbali, delle relazioni e degli altri documenti che l'interessato era tenuto a preparare, mancanza di sistematicità e incapacità di organizzazione; passività e mancanza di iniziativa; incapacità di reazione rapida e mancanza di senso critico; difficoltà iniziali nei rapporti di servizio. Su questo ultimo punto, il direttore ammette tuttavia che con il tempo i rapporti umani sono migliorati. In conclusione, il direttore propone al segretario generale di non nominare in ruolo il Patrinos.
punto 7
II ricorrente chiedeva quindi di adire il « comitato dei rapporti », organo paritetico contemplato dal regolamento interno del CES. Il comitato dei rapporti, dopo aver sentito il Patrinos, il direttore e un certo numero di altri dipendenti, emanava il proprio parere il 22 marzo 1983. Tale parere contiene severe critiche nei confronti della gestione del direttore. Il comitato ritiene all'unanimità che, tenuto conto dei metodi del direttore, non sia possibile portare a termine un periodo di prova normale nel suo servizio. Il comitato constata altresì, con cinque voti ed una astensione, che « la fondatezza del rapporto sul periodo di prova non è dimostrata ». Per contro, sulla questione del licenziamento del dipendente, le opinioni sono divise: tre membri sono a favore del licenziamento del Patrinos il quale, a loro parere, non ha dato prova di saper gestire la segreteria di una sezione; tre altri membri sono contro il licenziamento pur ammettendo tuttavia taluni punti deboli per quel che riguarda il « giudizio », la « comprensione » e il « senso di iniziativa ». Essi pensano che il Patrinos avrebbe potuto essere nominato in ruolo ma « in un'altra unità amministrativa ».
punto 8
In seguito a questo parere, il Patrinos veniva licenziato con decisione del presidente del CES del 23 marzo 1983. Nella motivazione di questa decisione si dichiara che « dal rapporto sul periodo di prova e dal parere del comitato dei rapporti risulta che il Patrinos non ha dimostrato qualità sufficienti per essere nominato in ruolo ».
punto 9
II 17 giugno 1983, il Patrinos proponeva reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Il 29 giugno seguente, egli chiedeva di essere ammesso ad un nuovo periodo di prova, poiché il primo non aveva potuto compiersi in condizioni normali. Il reclamo amministrativo veniva respinto dal presidente del CES il 28 settembre 1983; la domanda del 29 giugno 1983 rimaneva senza esito.
punto 10
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due serie di mezzi fondati, in primo luogo, sulla violazione dell'art. 25 dello statuto del personale, in quanto la decisione di licenziamento non sarebbe sufficientemente motivata, e, in secondo luogo, sulla violazione dell'art. 34 dello statuto, in quanto il ricorrente, per diversi motivi, sarebbe stato messo nell'impossibilità di effettuare il proprio periodo di prova in condizioni regolari.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo alla motivazione insufficiente della decisione di mancata nomina in ruolo

punto 11
Il ricorrente lamenta che la decisione 23 marzo 1983 avrebbe un carattere puramente formale in quanto non indicherebbe con precisione i motivi particolari per cui andava posto fine al suo periodo di prova licenziandolo. Egli sostiene che il presidente del CES avrebbe dovuto confutare nei particolari le osservazioni da lui formulate in seguito al rapporto sul periodo di prova e prendere posizione sulle opinioni espresse dal comitato dei rapporti. Il carattere sommario della decisione adottata, che si limita a richiamarsi al rapporto sul periodo di prova ed al parere del comitato dei rapporti, non avrebbe messo il ricorrente in grado di preparare il proprio reclamo ed il ricorso. Quanto al reclamo, esso avrebbe ricevuto solo una risposta puramente formale nella lettera 28 settembre 1983. Per tutti questi motivi, la decisione di mancata nomina in ruolo non soddisferebbe l'obbligo imposto dall'art. 25, 2o comma, dello statuto, ai sensi del quale « ogni decisione presa a suo carico dev'essere motivata ».
punto 12
II CES si difende su questo punto assumendo che la decisione di licenziamento si richiama al rapporto sul periodo di prova ed al parere del comitato dei rapporti, che hanno costituito la base e la fonte informatrice della decisione adottata, cui non sarebbe quindi possibile addebitare una carenza di motivazione.
punto 13
Circa questa censura è opportuno osservare che gli obblighi di motivazione che valgono per la decisione controversa vanno valutati tenuto conto del carattere proprio di una decisione di mancata nomina in ruolo alla fine del periodo di prova. Nella sentenza 17 novembre 1983 (causa 290/82, Tréfois e/Córte di giustizia, Race. pag. 3751), la Corte ha sottolineato la differenza di natura tra una decisione di questo tipo ed il licenziamento vero e proprio del dipendente nominato in ruolo. Mentre in questo secondo caso è necessario un esame minuzioso dei motivi che giustificano l'estinzione di un rapporto d'impiego costituito, nelle decisioni relative alla nomina in ruolo dei dipendenti in prova l'esame riguarda l'esistenza o l'assenza di un complesso di elementi positivi che facciano apparire la nomina in ruolo del dipendente in prova conforme all'interesse del servizio.
punto 14
Essendo questa la natura dell'atto impugnato, la decisione del 23 marzo 1983, per il richiamo da essa effettuato sia alla relazione sul periodo di prova, sia al parere del comitato dei rapporti, contiene un'ampia motivazione che ha consentito al dipendente di comprendere perfettamente perché il CES si è rifiutato di nominarlo in ruolo. Tenuto conto dell'ampio margine di valutazione che va riconosciuto, nel caso di specie, all'autorità che ha il potere di nomina, questa non aveva alcun obbligo di giustificarsi nei confronti del ricorrente, in quanto l'oggetto della decisione non consisteva nel privare l'interessato di un impiego, ma nel giudicare se egli avesse dimostrato le attitudini necessarie per il posto cui aspirava. La lunga polemica fra l'autorità amministrativa ed il ricorrente, che risulta dagli atti di causa, dimostra che questi era perfettamente al corrente delle obiezioni mosse contro la sua nomina in ruolo e dunque in grado di difendere pienamente i propri interessi.
punto 15
Questo mezzo va dunque respinto.

SENTENZA › In diritto › Sui mezzi relativi all'impossibilità, per il ricorrente, di portare a termine un periodo di prova in condizioni normali

punto 16
Il ricorrente assume di non aver potuto compiere, in condizioni normali, il periodo di prova contemplato dall'art. 34 dello Statuto. Innanzitutto egli espone a questo proposito che il periodo di prova non avrebbe avuto, di fatto, la durata regolamentare di nove mesi. Infatti, sommando la durata del congedo, il periodo delle ferie, in cui gli uffici funzionavano a ritmo ridotto, infine il periodo intercorso, fra la redazione del rapporto sul periodo, di prova e la fine regolamentare di questo, il Patrinos sostiene che il periodo utile di prova rappresenta in realtà solo circa la metà del tempo contemplato statutariamente. In secondo luogo, il ricorrente deduce che l'amministrazione, verso la metà del periodo di prova, avrebbe dovuto rivolgergli come d'uso un richiamo nel caso in cui ritenesse che le sue prestazioni lasciassero a desiderare. Infine, egli contesta nel merito le valutazioni espresse nei suoi confronti dal compilatore del rapporto sul periodo di prova. Queste valutazioni sarebbero dovute a pretese eccessive da parte del direttore, al disconoscimento delle difficoltà di adattamento del candidato a compiti importanti, mentre egli non aveva avuto nessuna esperienza precedente dei problemi comunitari, nonché al rifiuto di concedergli i mezzi di lavoro necessari; egli allega in particolare che non gli è stato messo a disposizione un ufficio idoneo e che non gli sono stati concessi i collaboratori corrispondenti alla sua posizione di capo segreteria, secondo l'organigramma del CES. Inoltre egli lamenta che, in ultima analisi, le sue sorti siano dipese da un solo compilatore, cioè il suo direttore. Egli chiede perché il capodivisione, alle cui cure egli era stato affidato durante il periodo di prova, non sia stato chiamato a dare la sua valutazione nel rapporto sul periodo di prova che è all'origine del licenziamento.
punto 17
II CES si difende nei confronti di queste censure sostenendo che il periodo di prova corrisponde senz'altro alla durata stabilita dallo Statuto e che dipendeva solo dal ricorrente trarne profitto per il proprio tirocinio. Quanto al richiamo che avrebbe dovuto essere rivolto al ricorrente verso la metà del periodo di prova, il CES contesta che esista una consuetudine di questo genere. Esso richiama l'attenzione sul fatto che il direttore, durante l'intero periodo di prova, non ha cessato di far notare al ricorrente le sue manchevolezze, come comprovato dalle numerose note in cui il Patrinos giustifica il proprio comportamento.
punto 18
Quanto al merito delle valutazioni sulle capacità del Patrinos, il CES sottolinea la propria libertà di giudizio per quel che riguarda la valutazione delle attitudini dei dipendenti che intende assumere. Esso rileva che i membri del comitato dei rapporti, nonostante le loro critiche nei confronti dei metodi del direttore e nonostante il fatto di essersi trovati divisi nel voto, erano tuttavia d'accordo nell'esprimere dubbi sulle capacità del Patrinos in relazione alle esigenze del posto cui egli aspira. Il CES osserva a questo proposito che tre membri del comitato dei rapporti approvavano il licenziamento dell'interessato, mentre altri tre ammettevano che egli non aveva dimostrato le attitudini necessarie per il posto che gli era stato affidato di responsabile della segreteria della sezione affari economici e finanziari, e che essi raccomandavano, per questo motivo, la sua destinazione ad un altro ufficio.
punto 19
In primo luogo, vanno respinte le critiche sollevate dal ricorrente circa la durata del periodo di prova e l'obbligo di rivolgergli un richiamo verso la metà di questo. È incontestabile che il periodo di prova effettuato dal ricorrente corrisponde alla durata prescritta dall'art. 34 dello Statuto. Come il CES ha giustamente sostenuto, spettava all'interessato farne il miglior uso. Inoltre, va osservato che non esiste alcun obbligo per l'amministrazione di rivolgere, ad un dato momento, un richiamo al dipendente in prova le cui prestazioni non siano soddisfacenti. Gli scambi di note prodotti agli atti dimostrano d'altronde che il Patrinos è stato debitamente informato del fatto che le sue prestazioni potevano dar luogo ad un giudizio negativo. Quanto alle difficoltà linguistiche addotte dal ricorrente esse non paiono fondate visto che l'interessato stesso aveva indicato nell'atto di candidatura conoscenze linguistiche le quali sono state, appunto, una delle ragioni della preferenza accordatagli all'atto dell'assunzione. Infine, va rilevato che il ricorrente, il quale aspirava alla nomina diretta ad un grado già relativamente elevato della gerarchia e ad un posto particolarmente importante negli uffici del CES, doveva aspettarsi esigenze largamente superiori a ciò che l'amministrazione ha il diritto di aspettarsi da parte di un principiante nell'impiego pubblico comunitario. Sotto questo profilo, il rilievo mosso dal CES in ordine ad una certa mancanza di consapevolezza del ricorrente per quel che riguarda il livello delle sue responsabilità, non sembra privo di fondamento.
punto 20
Queste considerazioni lasciano tuttavia sussistere il problema se il ricorrente sia stato messo in grado di compiere il proprio periodo di prova in condizioni normali. Tenuto conto dei fatti, non contestati, che risultano dall'istruttoria la soluzione dev'essere a questo proposito negativa. Al riguardo vanno prese in considerazione le seguenti circostanze.
punto 21
In primo luogo, risulta dagli atti di causa e dalle risposte date dal CES ai quesiti posti dalla Corte che il ricorrente, all'atto dell'entrata in servizio, non ha ricevuto una precisa descrizione delle mansioni e delle responsabilità che egli avrebbe assunto. La consegna di documenti come lo statuto del personale, il regolamento interno, ed una descrizione generica dell'impiego di amministratore principale non era sufficiente a questo proposito. Trattandosi di un posto importante nell'ambito della segreteria del CES, l'amministrazione aveva l'obbligo di far conoscere al ricorrente la natura dei compiti che egli avrebbe dovuto svolgere, la portata delle sue responsabilità e le iniziative che ci si attendeva da parte sua. Compiti occasionalmente affidati all'interessato, critiche formulate sul suo comportamento o sulla qualità dei suoi lavori, ovvero il consiglio di consultare gli archivi dell'ufficio per impratichirsi non possono sostituire le istruzioni di servizio.
punto 22
In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto con ragione di non aver potuto disporre di condizioni materiali di lavoro adeguate alle sue mansioni e di non aver potuto collaborare normalmente, in seguito ad interventi costanti del suo superiore, con il personale che, secondo l'organigramma, era assegnato al suo ufficio.
punto 23
Infine, sembra anormale che il capodivisione, cui il ricorrente era stato affidato in particolare per compiere il periodo di prova, sia stato apparentemente esautorato dal direttore per quel che riguarda sia la direzione effettiva del periodo di prova, sia la valutazione espressa nel rapporto sul periodo stesso.
punto 24
Per tutti questi motivi, è possibile ritenere che il ricorrente non abbia avuto la possibilità di compiere il periodo di prova in condizioni normali e che pertanto la decisione che pone termine al periodo stesso senza nomina in ruolo vada annullata. Poiché la possibilità per il ricorrente di compiere un secondo periodo di prova costituisce, nella situazione descritta, una soddisfazione adeguata, le pretese dell'interessato volte al pagamento dello stipendio e degli altri vantaggi stabiliti dallo statuto, per il periodo dal 31 marzo sino al momento dell'eventuale reintegrazione, nonché al risarcimento dei danni vanno respinte qualora siano state tenute ferme.
punto 25
Stando così le cose, le critiche mosse dal ricorrente alle valutazioni espresse dall'amministrazione sulle sue prestazioni sono divenute superflue. Va tuttavia osservato che, comunque, non spetta alla Corte intervenire nel giudizio delle istituzioni per quel che riguarda la valutazione del risultato di un periodo di prova ed il giudizio sulle attitudini dell'aspirante alla nomina in ruolo nell'ambito del pubblico impiego comunitario, salvo il caso di errori di valutazione manifesti o di sviamento di potere.
punto 26
Spetterà al Comitato economico e sociale, ai sensi dell'art. 176 del trattato CEE, adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta offrendo al ricorrente la possibilità di portare a termine un secondo periodo di prova in esito al quale avrà luogo una nuova valutazione delle sue capacità.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 27
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Comitato economico e sociale va pertanto condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), dichiara e statuisce: 1) La decisione del presidente del Comitato economico e sociale n. 146/83 A, con cui il ricorrente è stato licenziato alla fine del periodo di prova, è annullata. 2) Il Comitato economico e sociale è condannato alle spese.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 maggio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due

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