Sez. U, Sentenza n. 213 del 26/01/1974 (Rv. 367805 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SCELTA DEL CRITERIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SCELTA DEL CRITERIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
L'adozione del criterio equitativo, ai fini della liquidazione del danno, e affidata alla scelta prudente del giudice del merito. (nella specie, con riferimento ad un'ipotesi di danno derivato dalla mancata costruzione di un edificio, tale scelta e stata ritenuta adeguatamente motivata mediante l'indicazione delle componenti del danno, quantificate, secondo valutazioni medie, nel valore venale di un ipotetico edificio di caratteristiche analoghe a quelle previste in un progetto presentato dal proprietario dell'area al comune per la licenza edilizia, detratti i costi di costruzione, e nel mancato reddito del detto edificio a decorrere dalla data in cui esso sarebbe stato presumibilmente completato). (V 1111'72, mass n 357533).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)