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Sez. 1, Sentenza n. 8438 del 25/08/1998 (Rv. 518359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso ex art. 111 Cost.- Deduzione di violazione di legge - Carattere esclusivo - Inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza - Rilevanza - Limiti - Motivazione del tutto mancante o apparente - Sentenza resa nel giudizio di rinvio instaurato a seguito della pronuncia rescindente di cassazione adottata per vizi di motivazione - Obbligo del giudice del rinvio di completa e puntuale motivazione sui punti devoluti - Insussistenza dei limiti suddetti.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. si possono denunziare soltanto violazioni di legge. Pertanto, la inosservanza dell'obbligo di motivazione da parte del giudice è denunciabile con tale ricorso quando si traduca in radicale mancanza della motivazione ovvero in motivazione apparente, che si risolvono in una violazione di legge. Tuttavia, tali limiti non sussistono, e pertanto anche la censura di vizio di motivazione è ammissibile, allorché si tratti di ricorso proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di una pronuncia rescindente di cassazione adottata proprio per riscontrati vizi di motivazione. In tali ipotesi, infatti, è posto a carico del giudice del rinvio un preciso obbligo di motivazione completa e puntuale, con riferimento ai punti devoluti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)