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Sez. 2, Sentenza n. 1730 del 15/05/1976 (Rv. 380495 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ESTREMI - DIRITTO DI ESCLUSIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380495-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ESTREMI - DIRITTO DI ESCLUSIVA - IRRILEVANZA.*

Ricorrono gli estremi del rapporto di Agenzia, come tale soggetto alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (artt 409 n 3 e 413 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), quando una parte assuma l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e dietro retribuzione, non uno o piu affari specificati, ma tutti gli affari di una certa specie e per un certo periodo di tempo, in una zona espressamente determinata od implicitamente determinabile. Al fine indicato, non si richiede, come ulteriore requisito, il diritto di esclusiva, essendo questo un elemento non essenziale, ma solo naturale del contratto di Agenzia. (V 1497/73, mass n 364252; (V 2414/66, mass n 324669; (V 251/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)