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Sez. 2, Sentenza n. 2519 del 17/06/1977 (Rv. 386237 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - MISURAZIONE DEL FRONTE DI UN FABBRICATO - CRITERIO - CONDUZIONE DEI PUNTI DI PROIEZIONE SU UNA LINEA RETTA PARALLELA AL FRONTE - EDIFICIO A FORMA DI POLIGONO IRREGOLARE - INAPPLICABILITA - AUTONOMA VALUTAZIONE DI OGNI LATO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI MATERA).*
Stato
decisa il 1977-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386237-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - MISURAZIONE DEL FRONTE DI UN FABBRICATO - CRITERIO - CONDUZIONE DEI PUNTI DI PROIEZIONE SU UNA LINEA RETTA PARALLELA AL FRONTE - EDIFICIO A FORMA DI POLIGONO IRREGOLARE - INAPPLICABILITA - AUTONOMA VALUTAZIONE DI OGNI LATO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI MATERA).*

Il criterio secondo il quale, ai fini delle distanze legali, per misurare il fronte di un fabbricato e necessario condurre tutti i punti di proiezione di esso su una linea retta, parallela al fronte medesimo, e, cioe, considerare l'ingombro orizzontale dell'edificio, quale che sia l'andamento delle pareti, come distanza fra i punti estremi visibili dall'osservatore, non puo trovare applicazione quando il perimetro dell'edificio assuma la Forma di un poligono irregolare, nella quale ipotesi ogni lato deve essere valutato in via autonoma come fronte maggiore o di testata. (nella specie, il principio e stato enunciato nell'interpretazione dell'art 108, lett d, del regolamento edilizio di Matera). (V 3599/69, mass n 343796).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)