Sez. U, Sentenza n. 6074 del 16/03/2007 (Rv. 595817 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali - Natura paratributaria - Potere impositivo - Condizioni - Effettiva esecuzione del controllo secondo determinate modalità - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
Il contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali, previsto dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha carattere "paratributario", costituendo un onere imposto agli utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare per la collettività. Esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta esecuzione del controllo.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1991 num. 10 art. 31, DPR 26/08/1993 num. 412 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)