Sez. 5, Sentenza n. 12989 del 02/10/2000 (Rv. 540647 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Violazione al d.P.R. n. 633/72 - Sanzione pecuniaria - Irrogazione - Controversia relativa a tale provvedimento - Definizione con sentenza passata in giudicato - Diritto alla riscossione della sanzione irrogata - Prescrizione - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
In materia di violazioni, amministrativamente sanzionate con pena pecuniaria, al d.P.R. n. 633 del 1972, commesse anteriormente al primo aprile 1998, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, nel caso in cui il provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e la relativa controversia sia stata definita con decisione passata in giudicato, si prescrive - ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma primo del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 comma primo della legge n. 4 del 1929 - nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato, esclusa ogni applicazione analogica dell'art. 2953 cod. civ..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)