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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 30/11/1967 (Rv. 330445 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'INGIUNZIONE DOPO TRE ANNI DALLA NOTIFICA DELL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330445-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'INGIUNZIONE DOPO TRE ANNI DALLA NOTIFICA DELL'OPPOSIZIONE.*

A norma dell'art. 148 della legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923 n.3269)l'amministrazione finanziaria non puo essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza quando l'Azione giudiziaria venga promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione. Peraltro detta norma, la quale mira a concedere alla pubblica amministrazione uno spatium deliberandi, onde consentirle di addivenire all'accertamento ed alla correzione di eventuali errori, e inapplicabile quando l'Azione giudiziaria, ancorche promossa intempestivamente, sia stata tuttavia portata alla decisione del giudice dopo il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, senza che l'amministrazione abbia adottato una Determinazione con forme a giustizia, essendo da considerare ugualmente raggiunta la finalita di offrire all'amministrazione la possibilita di riesaminare il proprio operato e di provvedere secondo giustizia alle doglianze dei contribuenti. Bene, pertanto, l'amministrazione puo essere condannata alle spese, se rispetto ad una Azione giudiziaria promossa intempestivamente abbia riconosciuto l'infondatezza della domanda, rinunziando all'ingiunzione di pagamento di imposta suppletiva di registro solo ad oltre tre anni di distanza dalla notificazione dell'atto di opposizione, e dopo avere resistito alla domanda del contribuente, sostenendo infondatamente, che l'operato degli uffici tributari era da ritenersi legittimo e conforme alla legge. (Cfr. 325648 872-65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)