Sez. L, Sentenza n. 3614 del 12/03/2003 (Rv. 561095 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Dipendenti delle soppresse Opere Pie Israelitiche di Torino assunti prima dell'entrata in vigore della legge n.101 del 1989 - Conservazione del regime assicurativo pubblicistico precedente alla privatizzazione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Obbligo contributivo nei confronti dell'INPS - Sussistenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
I dipendenti delle Opere Pie Israelitiche di Torino (passati, a seguito della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità Israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano il regime assicurativo pubblicistico precedente alla privatizzazione del loro rapporto di lavoro, presso la CPDEL e l'INADEL (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non dovuto all'INPS, da parte dei dipendenti delle Opere Pie passati alle dipendenze della Comunità Israelitica, il richiesto pagamento dei contributi previdenziali cosiddetti minori, ovvero TBC, Enaoli, disoccupazione, maternità e malattia).
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1989 num. 101, Legge 08/03/1989 num. 101 art. 31, Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)