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Sez. 2, Sentenza n. 726 del 14/03/1973 (Rv. 362931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTROVERSIA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DA UN CONTRATTO COLLETTIVO - RICORSO DEL LAVORATORE PER LA RELATIVA ASSISTENZA AD UN RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE STIPULANTE - ADESIONE IMPLICITA AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTROVERSIA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DA UN CONTRATTO COLLETTIVO - RICORSO DEL LAVORATORE PER LA RELATIVA ASSISTENZA AD UN RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE STIPULANTE - ADESIONE IMPLICITA AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

I contratti collettivi di lavoro postcorporativi sono applicabili, data la loro natura privatistica, agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti medesimi, ovvero a quelle parti che vi abbiano successivamente aderito espressamente, o implicitamente nei contratti individuali, applicandone costantemente ed ininterrottamente le clausole durante il rapporto: tale adesione implicita non e quindi desumibile dal fatto che dopo la fine del rapporto medesimo il lavoratore si sia fatto assistere da un rappresentante dell'associazione stipulante nella controversia relativa al trattamento economico dovuto e che entrambe le parti abbiano richiamato alcune clausole del contratto collettivo. (V 2670/70, mass n 349100).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)