Sez. 1, Ordinanza n. 4979 del 05/03/2026 (Rv. 677085-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE | Giudizi di separazione e divorzio promossi nel vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamabilità sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE
Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.
Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)