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Sez. 4, Sentenza n. 46470 del 07/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 226729 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Dichiarazioni mendaci - Responsabilità del dichiarante ai fini dell'equa riparazione.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226729-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il comportamento mendace dell'imputato, seppure rientra nel diritto di difesa e può essere adottato quale legittima strategia difensiva, non giustifica tuttavia il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora risulti accertato che proprio da tale comportamento sia derivata la conferma o la protrazione della privazione delle libertà personale. (Nella fattispecie l'indagato, sottoposto a custodia cautelare per traffico di stupefacenti, invece di dichiarare l'uso personale della droga, aveva negato che nelle conversazioni intercettate dagli inquirenti le frasi in codice adoperate si riferivano alla cessione della droga).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)