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Sez. 6, Sentenza n. 892 del 08/04/1981 Cc. (dep. 06/06/1981) Rv. 149258 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - SENTENZA CONTUMACIALE - MORTE DELL'IMPUTATO CONTUMACE - DOPO LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA E PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ESTRATTO - MANCANZA DI APPELLO DEL P.M. - IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149258-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - SENTENZA CONTUMACIALE - MORTE DELL'IMPUTATO CONTUMACE - DOPO LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA E PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ESTRATTO - MANCANZA DI APPELLO DEL P.M. - IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA.*

Nel caso di sentenza contumaciale di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, in Mancanza di impugnazione del P.m. e in presenza del decesso dell'imputato stesso, cui l'estratto contumaciale non ha potuto per questa circostanza essere notificato, non può essere pronunciata la declaratoria di proscioglimento dello imputato per morte del reo, trattandosi di sentenza divenuta irrevocabile. (sulla 'irrevocabilità' della sentenza contumaciale, ma non di assoluzione riferentesi ad ipotesi del genere, mass. N. 126631 anno 1972; contra mass. N. 133043 anno 1976, mass. N. 117848 anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)