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Sez. 3, Sentenza n. 26188 del 06/12/2011 (Rv. 620519 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Da fatto illecito - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620519-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili. (Nella specie, la S.C., in ipotesi di provvedimenti sanzionatori adottati da parte dell'AGCM nei confronti di alcune compagnie assicuratrici che avevano violato norme a tutela della concorrenza, ha statuito che la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso a titolo di premi assicurativi dovesse decorrere dal momento del deposito di detti provvedimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)