Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Testo in vigore al
Titolo I. Principi e disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Fauna selvatica
1. La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.
Art. 2 Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 Divieto dell'uccellagione
1. In conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e' vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
2. E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.
Art. 4 Comitato tecnico nazionale
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali piu' rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.
2. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.
3. Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:
1) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;
2) la protezione e la tutela della fauna selvatica;
3) la tutela delle produzioni agricole;
4) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;
5) la valorizzazione degli ambienti naturali;
6) la formulazione di pareri sulle materie prevista dalla presente legge.
4. Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attivita' e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della Caccia.
5. Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta.
Titolo II. Funzioni amministrative - struttura del territorio zona delle alpi
Art. 5 Funzioni amministrative
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati.
2. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Art. 6 Piani regionali
1. Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:
a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;
b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;
c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove e' vietato l'esercizio della caccia;
e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone puo' essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;
f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;
g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).
2. Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo ne' superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.
3. Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresi', l'ammontare delle tasse dovute in conformita' dell'articolo 24.
4. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).
5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.
6. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.
7. Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.
8. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.
9. La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 7 Zona delle Alpi
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Titolo III. Esercizio della caccia
Art. 8 Esercizio della caccia
1. L'esercizio della caccia e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati.
3. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. La caccia puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.
7. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e' consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita' dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita' civile.
8. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
9. Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovra' riportare le modalita' per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.
Art. 9 Mezzi di caccia
1. La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
3. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
4. Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 e' vietato
l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata.
5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
6. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 10 Caccia controllata
1. Il territorio nazionale e' sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.
2. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.
Titolo IV. Specie cacciabili - controllo della fauna periodi di caccia
Art. 11 Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia
1. E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:
1) quaglia (Coturnix coturnix);
2) tortora (Streptopelia turtur);
3) calandro (Anthus campestris);
4) prispolone (Anthus trivialis);
5) merlo (Turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:
1) germano reale (Anas platyrhynchos);
2) folaga (Fulica atra);
3) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:
1) passero (Passer Italiae);
2) passera mattugia (Passer montanus);
3) passera oltremontana (Passer domesticus);
4) storno (Sturnus vulgaris);
5) porciglione (Rallus aquaticus);
6) alzavola (Anas crecca);
7) canapiglia (Anas strepera);
8) fischione (Anas penelope);
9) codone (Anas acuta);
10) marzaiola (Anas querquedula);
11) mestolone (Anas clypeata);
12) moriglione (Aythya ferina);
13) moretta (Aythya fuligula);
14) beccaccino (Capella gallinago);
15) colombaccio (Columba palumbus);
16) frullino (Lymocryptes minimus);
17) chiurlo (Numenius arquata);
18) pittima minore (Limosa lapponica);
19) pettegola (Tringa totanus);
20) donnola (Mustela nivalis);
21) volpe (Vulpes vulpes);
22) piviere (Charadrius apricarius);
23) combattente (Philonzaius pugnax);
4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
1) mammiferi:
2) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
3) lepre comune (Lepus europaeus);
4) lepre sarda (Lepus capensis);
5) lepre bianca (Lepus timidus);
6) camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra);
7) capriolo (Capreolus capreolus);
8) cervo (Cervus elaplius hippelaphus);
9) daino (Dama dama);
10) muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
11) uccelli:
12) pernice bianca (Lagopvs mutus);
13) fagiano di monte (Lyrurus tetrix);
14) gallo cedrone (Tetrao urogallus);
15) coturnice (Alectoris graeca);
16) pernice sarda (Alectoris barbara);
17) pernice rossa (Alectoris rufa);
18) starna (Perdix perdix);
19) fagiano (Phasianus colchicus);
20) fringuello (Fringilla coelebs);
21) pispola (Anthus pratensis);
22) peppola (Fringilla montifringilla);
23) frosone (Coccothraustes coccothraustes);
24) strillozzo (Emberiza calandra);
25) colino della virginia;
26) verdone (Chloris chloris);
27) fanello (Carduelis cannabina);
28) spioncello (Anthus spinoletta);
5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
1) beccaccia (Scolopax rusticola);
6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
1) cappellaccia (Galerida cristata);
2) tottavilla (Lullula arborea);
3) allodola (Alauda arvensis);
4) cesena (Turdus Pilaris);
5) tordo bottaccio (Turdus philomelos);
6) tordo sassello (Turdus iliacus);
7) taccola (Coloeus monedula);
8) corvo (Corvus frugilegus);
9) cornacchia nera (Corvus corone);
10) pavoncella (Vanellus vanellus);
7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:
1) cinghiale.
2. Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4.
Art. 12 Controllo della fauna
1. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
2. Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo II anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonche' nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.
3. Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 13 Introduzione di selvaggina dall'estero
1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purche' corrispondente alle specie gia' presenti sul territorio nazionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
2. E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 14 Calendario venatorio regionale
1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.
2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi e venerdi, nei quali l'esercizio della caccia e' in ogni caso sospeso.
3. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi e venerdi, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.
4. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non e' consentita la posta alla beccaccia.
5. Non e' altresi' consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Titolo V. Gestione del territorio - divieti
Art. 15 Gestione sociale del territorio
1. Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.
2. Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
3. Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.
4. Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.
Art. 16 Appostamenti fissi e temporanei
1. Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purche' siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Art. 17 Fondi chiusi - Terreni in attualita' di coltivazione
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.
2. I fondi chiusi esistenti o che si intendera' istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
4. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualita' di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.
5. Sui fondi indicati nel presente articolo e' concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.
Art. 18 Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale
1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
2. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
3. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attivita' di inanellamento.
4. Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
5. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto Istituto.
Art. 19 Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
1. Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
Art. 20 Altri divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile, dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche' dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che adottera' le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.
2. Le competenti autorita' territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Titolo VI. Licenza di caccia - esami
Art. 21 Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame
1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Detta licenza puo' essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame.
3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'.