Sez. 3, Sentenza n. 522 del 21/01/1987 (Rv. 450250 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
La presunzione legale di colpa posta dall'art. 2051 cod. civ. a carico del custode, importa che questi, per andare esente da responsabilità, debba fornire la prova positiva del fortuito, senza potersi giovare dell'ignoranza dello stato della cosa o della incertezza circa la causa dell'evento dannoso. (Conf 1897/83, mass n 426745; (Conf 191/63, mass n 260246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)