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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29987 del 25/10/2021 (Rv. 662624 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Rapporto di agenzia - Costo per “rivalsa agenti” - Deducibilità - Art. 103 T.U.I.R. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662624-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di rapporto di agenzia, la rivalsa costituisce un costo deducibile secondo le regole previste per l'ammortamento dei beni immateriali di cui all' art. 103, comma 3, T.U.I.R. in considerazione della stretta correlazione esistente tra l'indennità, da versarsi all'agente cessato a compensazione del perduto avviamento, ed il valore economico del portafoglio attribuito all'agente subentrante.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)