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Sez. 6, Sentenza n. 295 del 18/11/1994 Ud. (dep. 16/01/1995) Rv. 200839 - 01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Dichiarazioni rese da coimputato o imputato in procedimento connesso - Previa conoscenza di analoghe dichiarazioni in precedenza rese da altro coimputato - Automatica inattendibilità - Esclusione - Necessità di rigoroso accertamento in ordine alla circostanza che la coincidenza tra le stesse non sia meramente fittizia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200839-01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione

Essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento connesso, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di un analoga precedente dichiarazione di altro coimputato: in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti. (Fattispecie nella quale ad un chiamante in correità, prima che lo stesso rendesse le sue dichiarazioni accusatorie era stata data lettura di quelle di altro chiamante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)