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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24668 del 31/10/2013 (Rv. 628217 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Nozione - Domanda di pagamento di canoni di locazione azionata in sede monitoria dalla sublocatrice verso la subconduttrice ed azione revocatoria fallimentare riguardante il rapporto locatizio principale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628217-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

L'azione proposta, in via monitoria, dalla sublocatrice per il pagamento di canoni dovutile dalla subconduttrice e quella revocatoria fallimentare avente ad oggetto il contratto principale di locazione (nonché quello di sublocazione), vertendo su rapporti negoziali distinti per soggetti e cause, e non consentendo, di per sé, la previsione di cui all'art. 1595, terzo comma, cod. civ. di ravvisare tra le stesse un rapporto di pregiudizialità logico giuridica, non sono tra loro in relazione di continenza, ricorrendo quest'ultima quando due controversie, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi", ma differenza quantitativa di "petitum", o qualora le domande in esse prospettate siano interdipendenti (perché contrapposte, o in relazione di alternatività o di pregiudizialità), sempre che, però, abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale, solo in tal caso potendo ritenersi che la decisione dell'una interferisce giuridicamente su quella dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)