Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 (Rv. 633035 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 29, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)