Sez. 4, Sentenza n. 2394 del 13/12/2011 Ud. (dep. 20/01/2012) Rv. 251751 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Violazione delle regole di cui agli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - Deduzione - Oneri del ricorrente - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Il ricorso per cassazione per violazione delle regole di cui agli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità per genericità, dalla integrale produzione degli atti asseritamente affetti dai vizi denunciati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)