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Sez. 2, Ordinanza n. 3274 del 13/02/2026 (Rv. 676970-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori - Contratto a favore di terzo - Applicabilità della convenzione - Presupposti - Azioni contrattuali - Proponibilità nei confronti del terzo (nel caso di specie, il lavoratore) - Esclusione - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676970-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

La convenzione conclusa tra un sindacato e un avvocato per l'assistenza legale degli associati, con la previsione di determinate tariffe o condizioni in loro favore, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo; ne consegue che i terzi, cioè i lavoratori, non sono parte né in senso sostanziale né in senso formale del rapporto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, e, pertanto, non possono proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.

Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)