Sez. 2, Ordinanza n. 3274 del 13/02/2026 (Rv. 676970-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori - Contratto a favore di terzo - Applicabilità della convenzione - Presupposti - Azioni contrattuali - Proponibilità nei confronti del terzo (nel caso di specie, il lavoratore) - Esclusione - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La convenzione conclusa tra un sindacato e un avvocato per l'assistenza legale degli associati, con la previsione di determinate tariffe o condizioni in loro favore, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo; ne consegue che i terzi, cioè i lavoratori, non sono parte né in senso sostanziale né in senso formale del rapporto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, e, pertanto, non possono proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.
Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)