Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica
Testo in vigore al
Art. 62 Formulazione del giudizio di idoneita'
1. La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica da essi svolta.
2. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
3. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Titolo III. Ricerca scientifica
Capo I. Ricerca scientifica nelle universita' e suo coordinamento
Art. 63 Ricerca scientifica nelle Universita'
1. L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
2. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Art. 64 Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche
1. All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di ricerca. Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanita';
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.25
Art. 65
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi
1. Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
2. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
4. Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
5. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle prestazioni medesime.
6. I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
Capo II. Dottorato di ricerca
Art. 68
ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 69
ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 70
ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 71
ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 72
ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224.
Art. 74 Riconoscimenti ed equipollenze
1. Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.
2. La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane.
3. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
5. In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
6. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.
Capo III. Borse di studio
Art. 75
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244.17
Art. 76
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398.
Art. 77
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
Art. 79 Obblighi dei borsisti
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
4. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Art. 80
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
Titolo IV. Sperimentazione organizzativa e didattica
Art. 81 Avvio della sperimentazione
1. Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e' consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.
Art. 82 Commissione di ateneo
1. Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'.
2. Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneita' a ricercatore.
3. Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.
4. Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.