Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 08/08/2002 (Rv. 556828 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo - Indagini ultronee rispetto all'incarico affidato - Utilizzabilità da parte del giudice del merito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - affidato nella specie dal giudice per descrivere la condizione obiettiva di un organo della persona dell'istante ed espletato dal consulente anche con accertamenti concernenti le cause della sindrome relativa a tale organo - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne deriva che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)