Sez. L, Sentenza n. 4431 del 13/05/1987 (Rv. 453159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - IN PENDENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ NEL POSTO DI LAVORO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - IN PENDENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ NEL POSTO DI LAVORO - NOZIONE.*
La stabilità nel posto di lavoro, che costituisce il presupposto di fatto per il normale decorso della prescrizione dei crediti del lavoratore in costanza di rapporto, si identifica sul piano sostanziale nella previsione di circostanze oggettive che consentano il licenziamento e sul piano della tutela dei diritti nella possibilità per il lavoratore di ottenere la rimozione degli effetti del licenziamento illegittimo con la riattivazione dello Obbligo retributivo (cosiddetta tutela reale), ancorché rimanga incoercibile l'Obbligo di reintegra nel posto di lavoro, tale situazione, che normalmente coincide con l'applicabilità dello art. 18 dello statuto dei lavoratori, può anche realizzarsi ogni qual volta norme sul pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni garantiscano al lavoratore una tutela di pari intensità. (Conf 3737/85, mass n 441916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)