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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 186 del 2000

Decisione
decisa il 2000-06-07, depositata il 2000-06-13
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:186
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 25389

  • Oggetto della questione
  • Duplice profilo
  • Individuazione
  • Interpretazione dell'ordinanza di rimessione.
Leggi la massima
Dall'interpretazione dell'ordinanza con la quale è stata rimessa alla Corte la questione di costituzionalità dell'art. 616 cod. proc. pen. - ovvero attraverso la motivazione coordinata con il dispositivo - è possibile individuare l'oggetto della questione, che non riguarda soltanto la previsione - cui fa esclusivo riferimento il dispositivo - della condanna al pagamento delle spese del procedimento, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma anche quella del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Dalla stessa ordinanza risulta, inoltre, che la proposizione della questione è fatta con esclusivo riferimento alle conseguenze della inammissibilità del ricorso per cassazione, mentre non viene investita da censure la disciplina degli effetti della pronunzia di rigetto.

Massima n. 25390

  • Processo penale
  • Spese del giudizio
  • Ricorso per cassazione
  • Dichiarazione di inammissibilità
  • Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anche in mancanza di colpa nella proposizione del ricorso
  • Ritenuta equiparabilità della situazione del ricorrente a quella del querelante soccombente esentato dal pagamento delle spese processuali
  • Inidoneità del tertium comparationis richiamato
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
I limiti della responsabilità del querelante "soccombente" per le spese del procedimento, non possono fungere utilmente da 'tertium comparationis' ai fini dell'esclusione dalla condanna alle spese processuali della parte privata che abbia dato avvio al giudizio di cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile, trattandosi di situazioni ben differenziate: infatti, nel caso in cui alla querela segua un processo che non si concluda con la condanna dell'imputato, siffatto esito può ben dipendere da circostanze dal querelante non scrutinabili, e perciò inidonee a fondare una valutazione del suo comportamento in termini di colpa; mentre la regola dell'art. 616 cod. proc. pen. dettata per il ricorso per cassazione - operando in funzione del risultato del processo - ragionevolmente prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del soccombente. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla previsione della condanna al pagamento delle spese della parte privata ricorrente, se il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile. - v., in materia di spese processuali penali, sentenze nn. 45/1997; 134/1993 e 30/1964. - in tema di condanna del querelante alle spese, sentenze n. 165/1974, n. 52/1975, n. 29/1992, n. 180/1993, n. 423/1993.

Norme impugnate

  • art. 616 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 25391

  • Processo penale
  • Ricorso per cassazione
  • Dichiarazione di inammissibilità
  • Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anche in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole equiparazione delle posizioni del ricorrente incolpevole e del ricorrente "temerario"
  • Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non è, infatti, conforme al principio posto dall'art. 3 della Costituzione l'aver dato rilievo all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto soggettivo della sua determinazione, con ciò parificando la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, ragionevolmente fidando nell'ammissibilità, a quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito <<temerario>>; in altri termini, il principio di eguaglianza non tollera la rigida applicazione della sanzione secondo il criterio della soccombenza; né il potere conferito al giudice di graduare l'importo della sanzione, può escludere la lesione del principio, ché, anzi, esso implicitamente conferma l'irragionevolezza della norma. - cfr. sentenza n. 69/1964, con la quale fu rigettata analoga questione, relativa al (corrispondente) art. 549 del codice di procedura penale (abrogato).

Norme impugnate

  • art. 616 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Baron Leondina, iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 21 dell'anno 1999. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

punto 1
La Corte di cassazione, VI sezione penale, con ordinanza del 22 gennaio 1999, ha proposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui (in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) prevede la condanna della parte privata ricorrente a pagare le spese del procedimento nonché una somma a favore della cassa delle ammende, anche in assenza di colpa ad essa ascrivibile nell'esercizio del diritto di impugnazione. La questione è stata sollevata in relazione ad un ricorso proposto dalla persona offesa dal reato personalmente e non mediante il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo, come l'art. 613 cod. proc. pen. esige a pena di inammissibilità. L'ordinanza - premesso che le sezioni unite considerano inammissibile il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa dal reato e che la dichiarazione d'inammissibilità dovrebbe comportare la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - ritiene che tale norma violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice a quo richiama le sentenze con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, con rigorosa applicazione del principio di causalità, prevedeva la condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di proscioglimento dell'imputato, anche in assenza di qualsiasi colpa nell'esercizio del diritto di querela. E ritiene che le medesime ragioni dovrebbero indurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., perché la previsione della condanna della parte privata ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria, ogni volta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto tale condanna deve essere pronunziata "anche se la proposizione del ricorso per cassazione non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente" e l'art. 3 Cost., "in quanto sottopone alla medesima disciplina la situazione del ricorrente temerario, superficiale o avventato e quella del ricorrente incolpevole".
punto 2
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto nella specie il ricorrente dovrebbe essere considerato in colpa per avere accettato il rischio che l'orientamento da lui condiviso potesse venire disatteso. Nel merito ha concluso per l'infondatezza.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 616 cod. proc.pen. nella parte in cui (in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) prevede la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
punto 2
Nella motivazione dell'ordinanza il giudice a quo afferma di dover applicare l'art. 616 cod. proc. pen. in ordine tanto alle spese del procedimento quanto alla somma a favore della cassa delle ammende. Nel dispositivo solleva invece la questione con esclusivo riferimento al provvedimento sulle spese. L'interpretazione dell'ordinanza attraverso la coordinazione del dispositivo con la motivazione (cfr. sentenze n. 14 del 1977, n. 17 del 1986 e n. 324 del 1993) consente peraltro di individuare l'oggetto della questione, nel senso che essa concerne la norma impugnata sotto entrambi i profili.
punto 3
Dal testo dell'ordinanza risulta che la questione è proposta con esclusivo riferimento alla porzione della norma relativa alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte privata, mentre non viene investita la disciplina degli effetti della pronunzia di rigetto.
punto 4
L'art. 616 cod. proc. pen. è sospettato di illegittimità costituzionale perché la previsione della condanna della parte privata ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, ogni volta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto tale condanna deve essere pronunziata "anche se la proposizione del ricorso per cassazione non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente" e l'art. 3 Cost., "in quanto sottopone alla medesima disciplina la situazione del ricorrente temerario, superficiale o avventato e quella del ricorrente incolpevole".
punto 5
La questione di legittimità costituzionale deve essere esaminata distinguendo la condanna al pagamento delle spese da quella al pagamento in favore della cassa delle ammende. Sotto il primo profilo essa è infondata. Il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione è prospettato dal giudice a quo mediante il richiamo al tertium comparationis costituito dalla disciplina, risultante da talune sentenze di questa Corte, dell'obbligazione del querelante di sopportare l'onere delle spese anticipate dallo Stato, nel caso di mancata condanna dell'imputato. La Corte infatti ha più volte affermato (sentenze n. 45 del 1997, n. 134 del 1993 e, in epoca risalente, n. 30 del 1964) che la regola generale in materia di spese processuali penali - secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice - conosce varie eccezioni; e, fra queste, l'esenzione del querelante "soccombente" dal pagamento delle spese nei casi - "retti da una ratio unitaria" - nei quali la mancata condanna dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, cui nessuna colpa possa essere ascritta. Ricorrendo tali estremi, infatti, contrasterebbe con il principio di eguaglianza la norma che egualmente imponesse la condanna del querelante alle spese processuali (n. 165 del 1974, n. 52 del 1975, n. 29 del 1992, n. 180 del 1993, n. 423 del 1993). Il giudice a quo ritiene che le medesime ragioni dovrebbero indurre alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 616 cod. proc. pen., che prevede la condanna della parte privata ricorrente alle spese "anche se la proposizione del ricorso non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente".
punto 6
I limiti della responsabilità del querelante per le spese dei procedimenti relativi a reati perseguibili a querela, quali risultano dai ricordati interventi di questa Corte, non possono - nella specie - fungere utilmente da tertium comparationis. Essi mirano a bilanciare le contrapposte esigenze di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento e nel contempo di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. La prima esigenza è tutelata dalla responsabilità del querelante per le spese in caso di mancata condanna del querelato; l'altra dall'esclusione di tale responsabilità se la mancata condanna non sia riconducibile a colpa del querelante. In realtà - ove alla querela segua un processo che non si concluda con la condanna dell'imputato - siffatto esito può ben dipendere da circostanze dal querelante non scrutinabili, e perciò inidonee a fondare una valutazione del suo comportamento in termini di colpa.
punto 7
Su un diverso piano si colloca l'art. 616, del codice di procedura penale. La norma - in applicazione di un principio comune alla materia delle impugnazioni (artt. 592, 637 cod. proc. pen.) - pone le spese del giudizio di cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile, a carico della parte privata ricorrente, in quanto essa ha dato avvio al giudizio di legittimità e ha reso necessario disciplinare la distribuzione del relativo onere economico. Questa regola - operando in funzione del risultato del processo - ragionevolmente prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del soccombente. Pertanto - trattandosi di situazioni differenziate - il tertium comparationis assunto dal giudice a quo è incongruo e le censure di violazione dell'art. 3 Cost., collegate alla mancata previsione nella norma in esame di una disciplina su quel tertium modulata, sono infondate.
punto 8
È invece fondata - nei termini di seguito indicati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen. proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte privata ricorrente è condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Tale condanna ha funzione sanzionatoria, comportando l'imposizione di un esborso non commisurato in alcun modo al costo del procedimento. Essa è stata in passato riconosciuta da questa Corte di per sé non in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art.24 della Costituzione (sentenza n. 69 del 1964, pronunziata a proposito dell'art. 549 cod. proc. pen. abrogato, in gran parte corrispondente all'art. 616 del codice vigente). Il giudice a quo sospetta che la norma violi l'art. 3 della Costituzione in quanto collega con rigoroso automatismo alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla parte privata ricorrente, senza distinguere in ordine alle ragioni dell'inammissibilità, ed in particolare senza prevedere che la condanna possa essere omessa ove la medesima inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente. Orbene, la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la valutazione della condotta del destinatario della sanzione, anche in relazione all'elemento soggettivo. È pertanto incompatibile con il principio di eguaglianza una norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile, ragionevolmente fidando nell'ammissibilità e quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito dall'ordinanza "temerario". In questa prospettiva la norma denunciata - in quanto dà rilievo all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto soggettivo della sua determinazione - si risolve nell'irragionevole assoggettamento alla stessa disciplina di situazioni che identità di trattamento non meritano. Possono infatti verificarsi casi nei quali l'errore tecnico causativo dell'inammissibilità del ricorso non sia percepibile al momento della sua proposizione, come nell'ipotesi di un imprevedibile mutamento di giurisprudenza che induca la Corte di cassazione a ritenere inammissibili ricorsi per il passato pacificamente non considerati tali, sulla base di una variazione del criterio di apprezzamento della causa di inammissibilità. In tali evenienze estreme la rigida applicazione della sanzione secondo il criterio della soccombenza non è conforme al principio posto dall'art. 3 della Costituzione. Né ovviamente la lesione del principio di eguaglianza può considerarsi esclusa dal potere del giudice di graduare l'importo della sanzione pecuniaria. Ed anzi proprio la previsione da parte della norma di un livello minimo e di uno massimo della somma da pagare - che dovrebbe raccordare la misura della sanzione al concreto livello di colpa del ricorrente - implicitamente conferma come sia irragionevole l'omessa previsione dell'ipotesi in cui un profilo di colpa manchi del tutto. Pertanto si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della rimanente parte dell'art. 616 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Bile Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze