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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 84 Parificazione degli Stati alleati

1. Le pene stabilite dagli articoli 50 e seguenti si applicano anche quando il reato e' commesso a danno di uno Stato alleato con lo Stato italiano.

Capo V. Dell'arruolamento illecito di guerra

Art. 85 Nozione del reato; sanzione penale

1. Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, e' punito con la morte con degradazione.38a

2. La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorche' estranea alle forze armate dello Stato.

Capo VI. Del disfattismo militare

Art. 88 Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico

1. E' punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali o ad altra pubblica Autorita'.

Capo VII. Della sedizione militare

Art. 89 Accordo di militari per commettere reati contro la fedelta' o la difesa militare

1. Se piu' militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale o di offesa alla liberta', preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Non e' punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di piu' militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Art. 90 Omesso rapporto

1. Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.

Capo VIII. Della illecita navigazione aerea

Art. 91 Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorita' militare

1. Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. La pena e' aumentate, da un terzo alla meta', se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorita' militare.

Capo IX. Della comunicazione all'estero d'invenzioni interessanti la difesa militare

Art. 92 Nozione del reato; sanzione penale

1. Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorita' competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorche' non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.

3. Chiunque non usa tutti i mezzi di cui puo' disporre, per impedire la comunicazione all'estero, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

4. Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati e' lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non e' inferiore a due anni.

5. Se la comunicazione all'estero e' avvenuta o e' stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Capo X. Della violazione di ordinanze o di altri provvedimenti militari

Art. 93 Nozione del reato; sanzione penale

1. E' punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorita' militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:

  1. 1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;

  2. 2° la polizia ferroviaria;

  3. 3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;

  4. 4° le segnalazioni diurne o notturne;

  5. 5° il possesso di colombi viaggiatori;

  6. 6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;

  7. 7° l'esercizio della caccia o della pesca.

Titolo terzo. Dei reati contro il servizio in guerra

Capo I. Della violazione di doveri inerenti al comando

Art. 94 Abbandono del comando

1. Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.38a

2. Se il fatto e' commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

3. Se il fatto e' commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.

4. La condanna importa la rimozione.

5. Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso durante il combattimento, se il fatto che lo costituisce e' commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare.38a

Art. 95 Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico

1. Il comandante, che, fuori del caso di necessita', attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.38a

Art. 96 Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando

1. E' punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o piu' navi militari o di uno o piu' aeromobili militari:

  1. 1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;

  2. 2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;

  3. 3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o piu' navi ovvero uno o piu' aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza, o la protezione, che sia in grado di dare.

2. La condanna importa la rimozione.

Art. 97 Comandante che si lascia sorprendere dal nemico

1. Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La condanna importa la rimozione.

Art. 98 Omissione di provvedimenti per la difesa militare

1. Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se dal fatto e' derivato danno al servizio militare.

3. La condanna importa la rimozione.

Art. 99 Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:

  1. 1° da due a sette anni, se dal fatto e' derivata l'impossibilita' di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;

  2. 2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto e' derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.

2. La condanna importa la rimozione.

Art. 100 Omessa esecuzione di un incarico

1. Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.38a

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

3. Se l'ordine o l'incarico non e' eseguito per colpa, la pena e' della reclusione militare da uno a sette anni.

4. La condanna importa la rimozione.

Art. 101 Inosservanza di istruzioni ricevute

1. E' punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.

2. Se l'incarico e' stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 102 Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili

1. Il comandante, che, nel caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con la condizione di aprirlo in tempo o in luogo determinato, ovvero per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo o altri documenti, che possono facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, e' punito con la reclusione militare da due a otto anni.

Capo II. Della resa

Art. 103 Resa

1. E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, da' il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.38a

Art. 104 Resa colposa

1. Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

2. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita.