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Divieto delle associazioni di carattere militare

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art. 1

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.

2. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

3. La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.

4. Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

5. Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.32

Art. 2

1. Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici e' vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.

2. Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.

3. I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.32

Art. 3

1. Il Ministro per l'interno e' autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.32

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.32

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI -
SCELBA - FACCHINETTI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 93. - FRASCA