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Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 07/03/1991 (Rv. 471189 - 01)

Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Cognome e predicato nobiliare | XIV disposizione transitoria della Costituzione - Diritto alla cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari - Sussistenza - Presupposti - Tutela - Soggetti titolari "ex lege".
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471189-01

Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Cognome e predicato nobiliare

La XIV disposizione transitoria della Costituzione, la quale, nell'escludere la riconoscibilità dei titoli nobiliari, eccezionalmente attribuisce il diritto alla cognomizzazione dei predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, va interpretata, alla stregua della sentenza n. 101 del 1967 della Corte Costituzionale, nel senso che presupposto di tale diritto è l'avvenuto riconoscimento del titolo anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e che la relativa tutela giudiziale può essere fatta valere esclusivamente in base alla disciplina privatistica del diritto al nome. Ne consegue che il diritto alla cognomizzazione spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è avvenuto ed ai suoi discendenti, mentre non può farsi valere da soggetti non compresi in tale categoria ed in particolare dagli ascendenti, in quanto, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. n. 1238 del 1939, il patronimico si trasferisce dal padre al figlio e non viceversa.

Riferimenti normativi: Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 14, Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Regio Decr. Legge 09/07/1939 num. 1238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)